Il PIANO dell’OFFERTA FORMATIVA
(art. 3 del D.P.R. n. 275 dell’8 marzo 1999 come modificato dal comma 14 L-107/2015)
14. L'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, è sostituito dal seguente: Art. 3 (Piano triennale dell'offerta formativa). - 1. Ogni istituzione scolastica predispone, con la partecipazione di tutte le sue componenti, il piano triennale dell'offerta formativa, rivedibile annualmente. Il piano è il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia.
Il PTOF è la carta di identità della scuola. In esso sono indicati chiaramente le finalità, i percorsi formativi, gli indirizzi di studio con i relativi profili professionali, le scelte didattiche, le risorse umane, le strutture, le dotazioni tecnologiche e l’organizzazione scolastica
Nel Piano dell’Offerta Formativa sono individuati i servizi e i processi educativi che la scuola attiva per innalzare il livello di scolarità e il tasso di successo scolastico; far conoscere gli obiettivi e documentare gli esiti del processo educativo; sviluppare l’integrazione dell’Istituto col tessuto culturale e produttivo del territorio; articolare la progettazione delle attività valorizzando la specifica identità dell’Istituto e dei suoi indirizzi.
Il PTOF è un documento triennale che si aggiorna ogni anno affinché sia sempre attuale e rispondente ai bisogni formativi degli studenti, alle nuove metodologie didattiche e alle esigenze che provengono del mercato del lavoro e dalla società, in continua evoluzione.